di Lavoro interessati
all’iniziativa e redigere il programma definitivo da sottoporre per
l’approvazione al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Le iniziative proposte
potranno trovare applicazione solo dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Direttivo, al quale dovranno essere sottoposte in forma
scritta, anche le modalità e lo svolgimento delle singole
iniziative, i Gruppi che ne seguiranno lo svolgimento, il preventivo
delle spese da sostenere e le indicazioni delle possibili fonti di
finanziamento delle spese medesime. Il Consiglio Direttivo nomina,
al suo interno, un referente per ogni iniziativa.
ARTICOLO 8
Le iniziative e le
manifestazioni organizzate dall’Associazione in spazi e strutture
del Dipartimento del Territorio e degli Ambienti Terrestri dovranno
essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento stesso.
ARTICOLO 9
Oltre a quanto previsto
nell’articolo 3 dello Statuto, vengono sanzionati i comportamenti
dei Soci contrari alla disciplina sociale, alla serietà e alla
correttezza. Il Consiglio Direttivo è competente per i provvedimenti
disciplinari. Esso dovrà sentire le parti in causa prima di
esprimere il proprio parere e potrà comminare, con provvedimento
motivato, le seguenti sanzioni:
-ammonizione;
-ammonizione con diffida;
-sospensione temporanea
dall’Associazione (da sette giorni ad un anno);
-espulsione (per grave
violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento o per
indegnità).
ARTICOLO 10
L’impugnazione dei
provvedimenti disciplinari può essere proposta dagli interessati al
Collegio dei Probiviri mediante deposito in Segreteria di relativa
nota scritta o mediante spedizione di lettera raccomandata A.R. da
effettuarsi entro dieci giorni dalla data di emissione del
provvedimento.